Il principio generale, coperto da riserva assoluta di legge, è quello dell’inviolabilità del domicilio ed è di rango costituzionale. Ciò nonostante, in presenza di un mandato motivato del giudice, i carabinieri possono entrare in un’abitazione per eseguire un’ispezione, una perquisizione, oppure un sequestro. Ma è sempre così? Il mandato è sempre indispensabile? Qualora la risposta fosse negativa, in quali casi i carabinieri possono entrare in casa senza mandato?
L’articolo 14 della Costituzione Italiana stabilisce chiaramente: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale“.
Tuttavia, in certi casi i carabinieri possono entrare in casa senza mandato. Qui sotto vi spieghiamo quando.
Per brevità, è stato utilizzato il termine “carabinieri”, ma tali disposizioni sono valide per tutte le autorità di polizia.
Casi particolari nei quali i carabinieri possono entrare in casa senza mandato
Come abbiamo appena visto, in via generale il domicilio è inviolabile, di conseguenza ogni perquisizione ed ispezione può avvenire su mandato dell’autorità giudiziaria.
Tuttavia, in alcune ipotesi particolari è possibile entrare in un’abitazione privata, anche se sprovvisti di mandato. Tali casi sono stabiliti espressamente dalla legge. Le fattispecie previste sono:
- Il soggetto è in flagranza di reato.
- La persona è evasa.
- Si è in presenza di un’ordinanza di custodia cautelare da eseguire.
- Si sospetta un traffico di sostanze stupefacenti. Questa ipotesi include solo il reato di spaccio, non la detenzione per uso personale di sostanze psicotrope.
- Accertare la presenza di armi ed esplosivi.
- Nel corso di operazioni volte a sgominare associazioni mafiose.
Come avviene la procedura
Nei soli casi tassativi ivi descritti, l’autorità è autorizzata ad entrare in un’abitazione privata, un’eccezione giustificata dalla presenza di reati e di fattispecie particolarmente gravi, che consentono alcune deroghe alla procedura standard.
I carabinieri però sono obbligati a chiedere al giudice un’autorizzazione ex post per la convalida della perquisizione. Tale autorizzazione deve essere redatta in maniera tempestiva e sarà convalidata (o meno) dal giudice nelle 48 ore successive.
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Covid-19: controlli della polizia e l’inviolabilità del domicilio
La produzione normativa durante l’emergenza pandemica causata dal Covid-19 ha, consapevolmente, o inconsapevolmente, ristretto gli spazi di libertà dei singoli individui, limitandoli negli spostamenti, nelle interazioni interpersonali, nelle assemblee, nelle riunioni, ecc.
Provvedimenti amministrativi eterogenei, riconducibili però alla stessa ratio di fondo: si palesa un problema di salute pubblica, di conseguenza i diritti individuali, anche quelli fondamentali, possono essere limitati, per tutelare il bene collettivo.
La polizia però può solo entrare nelle abitazioni per verificare l’eventuale flagranza di reato; in vista di Covid sopratutto quando una persona viola la quarantena o l’isolamento fiduciario. Senza il rischio di flagranza di reato la polizia non deve entrare in casa senza mandato – è sempre così. L’articolo 14 della Costituzione impedisce che i carabinieri facciano dei controlli per verificare un semplice illecito amministrativo o se i cittadini rispettano semplici raccomandazioni. La costituzione, ovviamente, è sempre valida.