Impugnare un testamento olografo e un testamento pubblico

impugnare testamento olografo e pubblico

In questo articolo rispondiamo alla domanda: Quando si può impugnare un testamento olografo e un testamento pubblico?

 

Cos’è un testamento olografo e un testamento redatto dal notaio?

Per testamento olografo si intende il testamento redatto personalmente dall’ereditando e scritto interamente di suo pugno.

L’art. 603 codice civile definisce il testamento redatto dal notaio: “Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso“.

 

Quali sono le azioni giudiziarie esperibili per impugnare un testamento?

In via generale, un testamento olografo o un testamento redatto da notaio può essere

  • annullato con una sentenza costitutiva di annullamento;
  • dichiarato nullo attraverso un’azione volta alla dichiarazione di nullità;
  • ridotto attraverso l’esperimento dell’azione di riduzione.

 

In quali casi è possibile impugnare un testamento olografo e pubblico?

Il testamento può essere annullato qualora:

  • Si ravvisi un vizio di forma: manca la datazione, la data è incompleta o non è stata apposta dal testatore (testamento olografo).
  • Il testatore difetti della capacità di disporre per testamento (art. 591 c.c.). In questa categoria sono inclusi i minori, gli interdetti per infermità mentale, i soggetti incapaci di intendere e volere al momento della redazione dell’atto.
  • Vi sia un vizio della volontà. Secondo l’art. 624 c.c., i vizi della volontà sono l’errore, la violenza e il dolo.

Il testamento può essere dichiarato nullo quando contiene vizi sostanziali, oppure vizi di forma gravi.

I vizi sostanziali includono:

  • I casi di incapacità a ricevere per testamento (art. 596). La legge proibisce di nominare come erede il tutore, il protutore (tranne nei casi di legami di parentela).
  • I casi di incapacità a ricevere per testamento del notaio, dei testimoni e dell’interprete (ex art. 597 c.c., solo per il testamento redatto dal notaio).
  • L’istituzione di un patto successorio, oppure un testamento congiuntivo o reciproco.
  • Presenza di disposizioni rimesse all’arbitrio di un terzo (1).

I vizi di forma grave ricorrono allorché:

  • L’atto non sia stato scritto dal testatore, oppure non vi sia la sua firma (testamento olografo).
  • Il testamento non sia stato redatto per iscritto dal notaio, sia privo delle dichiarazioni del testatore, della sottoscrizione dell’ereditando o del notaio (testamento pubblico) (1).

 

Chi può impugnare il testamento? Quali sono i termini per adire le vie legali?

Il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, ove si ravvisi una sua possibile nullità o una causa di annullabilità.
La nullità è imprescrittibile, quindi l’azione giudiziaria può essere intrapresa in qualunque momento.
L’azione di annullamento, invece, deve essere esercitata entro cinque anni, a partire dal giorno in cui è iniziata l’esecuzione testamentaria.

 

Quanto costa impugnare un testamento?

Le azioni di impugnazione del testamento differiscono notevolmente tra di loro. Pertanto, è praticamente impossibile stabilire a priori quanto si spenderà per la causa.
Bisogna tener presente che la legge prescrive una fase di mediazione obbligatoria, per tentare di raggiungere un accordo, prima di iniziare la causa vera e propria in tribunale. Qualora la fase di mediazione si concluda positivamente, i costi saranno contenuti.
Qualora la mediazione non andasse a buon fine, la controversia verrà decisa in tribunale, con costi variabili a seconda della difficoltà della stessa. Ad esempio: perizia medica, parere di un grafologo, avvocato.

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