Testamento olografo – validità e requisiti

testamento olografo validità

Il testamento olografo è un istituto giuridico regolato dal corpo normativo che concerne il diritto successorio. Ma che cosa si intende per testamento olografo? Come si redige tale atto? Chi può stilarlo?

Si definisce testamento olografo l’atto scritto redatto in prima persona dal testatore. Con questo atto l’ereditando stabilirà quali soggetti (persone fisiche o giuridiche) dovranno ereditare i suoi beni quando egli sarà defunto. L’atto sarà stilato dal testatore stesso, senza l’ausilio di un notaio, di un professionista o di altri testimoni.

 

Come si determina la validità del testamento olografo?

Per quanto concerne la validità del testamento olografo, l’articolo 602 codice civile stabilisce che esso “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore“.

La validità del testamento olografo è subordinata alla presenza dei tre requisiti formali testé menzionati, ovvero:

1) Olografo; scritto a mano dal testatore.

  • Per essere valido il testamento dovrà essere scritto a mano dall’ereditando. Tale atto non potrà essere redatto da terzi (nemmeno parzialmente), né essere realizzato al computer, né con la macchina da scrivere.
  • Se il testatore non è più in grado di scrivere autonomamente, la validità del testamento olografo redatto con l’aiuto di un terzo andrà vagliata attentamente, valutando il caso specifico. Anche se in alcuni casi il testamento è stato considerato valido (Cass. n. 32/1992), nella prassi l’indirizzo giurisprudenziale prevalente è antitetico (Cass. n. 12458/2004; n. 7636/1991; n. 3163/1993): il testamento è invalido, in quanto difetta del requisito dell’olografia, ovvero essere stato scritto interamente dal testatore.

 

2) Sottoscritto; il testamento olografo deve essere firmato dal testatore

  • Il testamento olografo dovrà sempre contenere la firma del testatore. Quando il testamento è composto da più pagine, il testatore dovrebbe firmare ogni sua pagina. La firma può essere apposta in calce al documento, ma è possibile aggiungerla anche a margine del documento quando, ad esempio, non vi sia spazio in fondo alla pagina.
  • La giurisprudenza ritiene accettabile l’uso di uno pseudonimo al posto del nome, oppure delle sole iniziali, o di un soprannome, ma comunque è sempre meglio firmarlo con il nome intero. Sulla sottoscrizione l’art. 602 c.c. stabilisce: “se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore“.
  • Perché è essenziale firmare il testamento? Dato che l’atto è stato scritto a mano, esso non risulta già riconducibile al testatore? La giurisprudenza precisa che l’autografia “ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Corte di Cassazione, n. 22420/2013)

 

3) Datato; il documento dovrà specificare la data precisa della sua creazione

  • La data è fondamentale per dare una collocazione temporale puntuale e precisa al documento. La data deve includere il giorno, il mese e l’anno. La dottrina ritiene accettabile anche una datazione “per relationem”, ad esempio, Ferragosto (inteso come il 15 Agosto).

 

Quando il testamento olografo è invalido?

Il testamento olografo potrebbe essere nullo oppure annullabile. Il testamento è nullo, quando difetta di uno dei requisiti formali essenziali, mentre è annullabile con un termine massimo di cinque anni, su istanza di parte, per difetto di forma.

Anche se alcune persone preferiscono conservare il testamento in un luogo sicuro, è preferibile depositarlo da un notaio, o da una persona di fiducia, onde evitare che vada perso, rubato o smarrito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.